Breve relazione esegetica d’accompagnamento alla proposta di legge sulla disciplina giuridica dei contenuti dei social network
La proposta di legge sulla disciplina giuridica dei contenuti dei social network nasce per soddisfare l’esigenza di impedire la proliferazione di dati ed informazioni lesivi dell’altrui onorabilità ovvero del comune senso del pudore.
L’articolo 1 esplicita le definizioni di concetti di largo utilizzo nel linguaggio comune ma di finora ignota qualificazione semantica.
Particolarmente utile appare la definizione del concetto di social network e quella del concetto di provider.
L’articolo 2 statuisce il divieto di divulgazione di dati ed informazioni lesivi dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore all’interno dei social network, istituendo pure una sanzione amministrativa pecuniaria a carico solidale degli autori della divulgazione di tali contenuti e degli intestatari degli spazi telematici ospitanti.
Il modello della responsabilità solidale dei soggetti di cui si è detto viene prediletto onde indurre gli intestatari degli spazi telematici ospitanti i social network a condurre un controllo costante e dettagliato dei contenuti dei medesimi anche a fini preventivi.
La valutazione della carica lesiva dei contenuti dei social network è affidata a tutti i Compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato nonché a tutte le articolazioni territoriali del Reparto Tecnologie Informatiche del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza, cui è demandata la potestà di controllo dell’osservanza del divieto.
L’irrogazione delle sanzioni deve avvenire attraverso ordinanza ingiunzione del Prefetto individuato in relazione agli autori della divulgazione dei contenuti di cui si discetta oppure subordinatamente degli intestatari degli spazi telematici ospitanti oppure ancor più gradatamente (allorché i primi soggetti non abbiano nazionalità italiana) degli organi accertatori.
Ai soggetti sanzionati sono comunque accordate le tutele di cui alla Legge 689/1981.
Viene individuato quale giudice dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione il Tribunale competente per il capoluogo della provincia dell’Ufficio Territoriale del Governo retto dal Prefetto emittente.
Sono fatte salve le sanzioni civili e penali a carico dei soggetti di cui si è detto.
L’articolo 3 contempla l’istituzione di una Commissione di garanzia dei contenuti dei social network in seno all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Tale Commissione è composta di dieci giuristi, nominati in ragione di quattro da ciascuna delle Camere del Parlamento e in ragione di due dal Presidente della Repubblica, non occupati in altre funzioni ovvero cariche pubbliche .
L’articolo 4 delinea le competenze della Commissione di garanzia dei contenuti dei social network.
La Commissione valuta in relazione ai contenuti dei social network la lesività dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore e in esito alla valutazione positiva ordina con apposita deliberazione ai provider di interdire l’accesso dei propri clienti al contenuto del social network ritenuto lesivo dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore entro un preciso termine, decorso il quale al provider inadempiente è fatto obbligo di corrispondere all’Ufficio Territoriale del Governo del luogo della sede legale una certa sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di ritardo.
Di fatto, si introduce una responsabilità speciale sussidiaria a carico dei provider.
Viene anche previsto l’obbligo di comunicare ogni deliberazione ai Compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato nonché alle articolazioni territoriali del Reparto Tecnologie Informatiche del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza onde consentire il controllo dell’osservanza delle relative statuizioni.
Interessante anche il coinvolgimento dell’Autorità di Garanzia per la protezione dei dati personali, cui si prevede l’obbligo di comunicazione delle deliberazioni assunte onde consentire l’avvio di procedimenti di accertamento di eventuali illeciti da illegittimo trattamento di dati personali.
L’articolo 5 indica il termine di vacatio legis prima dell’entrata in vigore.
Proposta di legge
Disciplina giuridica dei contenuti dei social network
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente legge si intende:
a) per “social network”, qualsivoglia spazio virtuale all’interno della rete telematica internet ove ciascun utente, previo accesso attraverso specifiche personali credenziali di identificazione, possa inserire e condividere, con e senza restrizioni a seconda delle scelte discrezionali, dati ed informazioni di ogni tipo;
b) per “utente”, ciascun soggetto utilizzatore di strumentazione informatica idonea a collegarsi con la rete telematica internet;
c) per “provider” qualsiasi impresa esercente attività di somministrazione di servizi di collegamento alla rete telematica internet.
Articolo 2
Divieto di divulgazione di dati ed informazioni lesivi del comune senso del pudore all’interno dei social network
È vietata la divulgazione di dati ed informazioni lesivi dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore all’interno dei social network.
Fatte salve le sanzioni civili e penali di legge, i soggetti autori della divulgazione di dati ed informazioni lesivi dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore all’interno dei social network, in solido con i soggetti intestatari degli spazi telematici ospitanti, sono passibili di una sanzione amministrativa di importo ricompreso tra il minimo edittale di Euro 500,00 (cinquecento/00) e il massimo edittale di Euro 2.000,00 (duemila/00).
La competenza al controllo del rispetto del divieto di cui al presente articolo spetta alternativamente:
a) ad ogni Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato;
b) ad ogni articolazione territoriale del Reparto Tecnologie Informatiche del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri;
c) ad ogni articolazione territoriale del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza.
Il verbale di accertamento e contestazione dell’illecito da divulgazione di dati ed informazioni lesivi dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore all’interno di uno o più social network è formato e notificato ai sensi delle disposizioni della Legge 689/1981.
La competenza alla ricezione del rapporto da parte dell’organo accertatore dell’illecito da divulgazione di dati ed informazioni lesivi dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore all’interno di uno o più social network e all’irrogazione, attraverso ordinanza ingiunzione, della sanzione di cui al comma secondo appartiene al Prefetto del luogo individuato in base a quanto stabilito dal comma successivo.
È competente il Prefetto:
a) del luogo di residenza dell’autore dell’illecito, qualora questo soggetto e il responsabile solidale siano ambedue residenti ovvero siano l’uno residente e l’altro residente oppure legalmente sedente nel territorio della Repubblica Italiana;
b) del luogo di residenza ovvero di sede legale del responsabile solidale, qualora questo sia residente oppure legalmente sedente nel territorio della Repubblica Italiana e l’autore dell’illecito non sia residente nel territorio della Repubblica Italiana ovvero sia rimasto ignoto;
c) del luogo ove abbia sede l’organo accertatore che abbia formato il verbale di cui al comma quarto, qualora l’autore dell’illecito e il responsabile solidale non siano residenti ovvero non siano l’uno residente e l’altro residente oppure legalmente sedente nel territorio della Repubblica Italiana.
La competenza del giudice dell’opposizione giurisdizionale all’ordinanza ingiunzione di cui al comma quinto è disciplinata dall’articolo 23 della Legge 689/1981 e spetta, in deroga ad ogni diversa disposizione normativa, al Tribunale del capoluogo della provincia dell’Ufficio Territoriale del Governo retto dal Prefetto emittente.
Alla riscossione delle sanzioni di cui al comma secondo si provvede ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi.
Articolo 3
Commissione di garanzia dei contenuti dei social network
È istituita, in seno all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, una Commissione di garanzia dei contenuti dei social network, di seguito per brevità denominata Commissione.
Le potestà della Commissione sono disciplinate dal successivo articolo.
La Commissione è composta di dieci membri.
Ciascuna Camera del Parlamento nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti quattro membri effettivi della Commissione.
Il Presidente della Repubblica nomina due membri della Commissione.
Possono essere nominati membri della Commissione:
a) avvocati ammessi al patrocinio nelle giurisdizioni superiori;
b) docenti e ricercatori universitari di ruolo confermati in materie giuridiche collocati a riposo;
c) magistrati delle giurisdizioni superiori collocati a riposo.
In ogni caso, non possono essere nominati membri della Commissione soggetti che rivestano altre funzioni ovvero cariche pubbliche.
L’organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un decreto del Ministro delle Comunicazioni da emanarsi nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
Competenze della Commissione di garanzia dei contenuti dei social network
La Commissione di garanzia dei contenuti dei social network, di seguito per brevità denominata Commissione, d’ufficio ovvero a seguito di esposto a forma libera ed esente da bollo da trasmettersi in notificazione senza oneri per l’istante a cura di un qualsiasi Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti incardinato presso un Tribunale ovvero una Corte d’Appello, comunque con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti partecipanti alla seduta, valuta in relazione ai contenuti dei social network la lesività dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore; in esito alla valutazione positiva ordina ai provider interessati di interdire l’accesso dei propri clienti al contenuto del social network ritenuto lesivo dell’altrui onorabilità oppure del comune senso del pudore ed assegna un termine non superiore a tre giorni liberi per provvedere, decorso il quale al provider inadempiente è fatto obbligo di corrispondere all’Ufficio Territoriale del Governo del luogo della sede legale, ovvero all’Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma ove il provider abbia sede legale al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, una sanzione pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo.
Avverso le deliberazioni di cui al comma precedente, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e riportare sul sito internet dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, i provider interessati hanno facoltà di proporre, innanzi al Tribunale di Roma e nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, opposizione giurisdizionale disciplinata dall’articolo 23 della Legge 689/1981.
Le deliberazioni di cui al comma primo sono comunicate senza indugio ai Compartimenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato nonché alle articolazioni territoriali del Reparto Tecnologie Informatiche del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza onde consentire il controllo dell’osservanza delle relative statuizioni.
Le deliberazioni di cui al comma primo sono altresì comunicate senza indugio all’Autorità di Garanzia per la protezione dei dati personali onde questa possa agire nei limiti delle proprie competenze ad accertare eventuali illeciti da illegittimo trattamento di dati personali
Alla riscossione delle sanzioni di cui al comma primo si provvede ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore dopo che siano trascorsi quarantacinque giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Proposta di regolamento da approvarsi con Decreto del Ministro delle Comunicazioni
Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione di garanzia dei contenuti dei social network
Il Ministro delle Comunicazioni
visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
considerata la necessità di emanare il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione di garanzia dei contenuti dei social network, ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 8, della Legge…
Adotta il seguente
“Regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione di garanzia dei contenuti dei social network”:
Articolo 1
Espressione esemplificativa
La Commissione di garanzia dei contenuti dei social network è di seguito denominata per brevità “Commissione”.
Articolo 2
Articolazione interna della Commissione
La Commissione si articola nei seguenti organi:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Segretario;
d) Segreteria.
Articolo 3
Attribuzioni del Presidente della Commissione
Il Presidente della Commissione:
a) fissa le linee di indirizzo della Commissione;
b) convoca le riunioni della Commissione, predisponendone l’ordine del giorno ed assumendone la direzione;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni della Commissione;
d) mantiene i rapporti di interlocuzione della Commissione con gli altri organi dello Stato e delle Autonomie Locali.
È nominato Presidente della Commissione il Commissario anagraficamente più anziano.
Articolo 4
Attribuzioni del Vice-presidente della Commissione
Il Vice-presidente della Commissione sostituisce il Presidente della Commissione in caso di impedimento dello stesso e in tutte le funzioni che gli sono proprie.
È nominato Vice-presidente della Commissione il Commissario anagraficamente più giovane.
Articolo 5
Attribuzioni del Segretario della Commissione
Il Segretario della Commissione collabora con il Presidente e il Vice-presidente e sovrintende alla redazione dei verbali delle sedute della Commissione stessa nonché dei testi delle relative deliberazioni, da annotarsi sui registri di cui all’articolo 8.
Articolo 6
Attribuzioni della Segreteria della Commissione
La Segreteria della Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, anche attraverso ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché raccolta, esame e predisposizione di documentazione attinente all’attività della stessa;
b) esecuzione degli adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, compresi l’invio delle comunicazioni di convocazione delle sedute con i relativi ordini del giorno e la redazione dei verbali delle sedute della Commissione stessa nonché dei testi delle relative deliberazioni
La Segreteria della Commissione è collocata nell’ambito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e si avvale di un contingente massimo di sei unità da porsi alle dipendenze della medesima e reclutarsi nonché disciplinarsi a cura di essa.
Nell’ambito della Segreteria della Commissione è nominato in ogni caso un coordinatore, cui è demandato di interloquire con gli organi e i componenti della Commissione.
Articolo 7
Convocazione e svolgimento delle sedute della Commissione
Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
La comunicazione di convocazione di ciascuna seduta della Commissione, recante obbligatoriamente in allegato il relativo ordine del giorno, deve essere inoltrata a ciascun commissario con un mezzo che consenta la prova dell’avvenuta ricezione e con un preavviso di almeno sette giorni liberi.
La seduta della Commissione è valida soltanto nel caso in cui ad essa prenda parte la maggioranza assoluta dei Commissari.
Articolo 8
Registri della Commissione
Presso la Segreteria Commissione sono istituiti:
a) il registro delle deliberazioni, ove sono annotate le deliberazioni della Commissione;
b) il registro dei verbali delle sedute, ove sono annotati i verbali delle sedute della Commissione.
L’annotazione dei documenti di cui al comma precedente spetta alla Segreteria della Commissione, salve restando le prerogative del Segretario della Commissione.
Articolo 9
Indennità e benefit dei Commissari
I Commissari hanno diritto all’ottanta per cento dell’indennità e ai benefit spettanti ai componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Articolo 10
Risorse della Commissione
La Commissione si avvale di congrue risorse deliberate e stanziate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Note sull’autore:
Mario Tocci è avvocato in Cosenza.
Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Privato della cui Facoltà di Scienze Politiche nell’Università Statale degli Studi della Calabria, presso la collabora.
Già membro del Consiglio Esecutivo Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Giusconsumeristi Italiani.
Già membro del Gruppo di Ricerca per la costituzione dell’Osservatorio sulla Salute dei soggetti in età scolare residenti nella città di Cosenza, istituito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Statale degli Studi della Calabria in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cosenza.
Autore di numerose pubblicazioni.
Docente in molti corsi di formazione professionale.